Dall'Appio Latino a Don Bosco: le notti senz'acqua esasperano i residenti
Pubblicato da COMITATO in BENE COMUNE · Venerdì 24 Mag 2024
Tags: #mancanza, di, acqua, servizio, idrico, assente, interruzione, senza, preaaviso
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L'ultima segnalazione arriva da via Flavio Stilicone 179, un complesso condominiale da 114 piani in cui le interruzioni sono frequenti. Così come in via Gino Capponi 76, viale Furio Camillo 50 e via Marco Valerio Corvo 121
ROMA TODAYArticolo di:Giulia Argenti | Giornalista RomaToday | 24 maggio 2024 17:20L'articolo della giornalista di Roma Today fa il punto della situazione sulle tante segnalazioni di interruzione di acqua che si verificano in prevalenza nelle ore notturne. L’ultima segnalazione, in ordine di tempo, arriva da Elda Pansini, avvocato e residente del condominio di via Flavio Stilicone 179:La professionista spiega: << “Questo problema va avanti da anni – l’acqua va via durante le ore notturne, per poi tornare la mattina presto, spesso intorno alle 7. Il disagio anche a livello igienico-sanitario è evidente”.L'articolo cita la fonte che spiega come già a dicembre del 2023 , a seguito di un’interruzione di acqua durata tre giorni, fosse stata inviata una pec al Comune, municipio VII e Acea, per chiedere la risoluzione del problema, la cui origine, a detta dell'acea, derivava da un abbassamento del livello del serbatoio al servizio del territorio. Tale circostanza è stata confermata anche dall'amministratore del condominio, Francesco Sibilano: <<<“I disagi si verificano in media 20-15 volte al mese”. >>>>Ad oggi si guarda con timore l’inizio dell’estate, quando le temperature roventi saranno ancora più insopportabili le notti senz'acqua.IL PUNTO DELLA SITUAZIONE IN PILLOLE:L’acqua, come bene essenziale per la vita e il benessere umano, è stata definita “un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale”; in altri termini, per espressa disposizione della Direttiva (UE) 2020/2184, il bene idrico non può mai essere equiparato a un mero prodotto commerciale.Infatti, non è nemmeno possibile scegliere se avvalersi o meno del servizio idrico, per un duplice motivo:
- l’acqua è essenziale alla vita domestica e a uno stile di vita sano e igienico;
- quando si vuole stabilire la propria residenza all’interno di un appartamento, occorre dimostrare al comune competente per territorio che l’immobile è vivibile e, dunque, dotato degli allacci previsti dalla legge (compreso quello dell’acqua).
Per la sua peculiarità, il servizio non è inserito nel mercato libero, ma è monopolio dei Comuni, che possono gestirlo direttamente o appaltarlo ad aziende esterne. Per questo motivo i gestori del Servizio Idrico Integrato (SII), pubblici o privati, che assicurano le forniture di acqua a uso civile nei vari comuni italiani, sono considerati affidatari di un servizio pubblico essenziale e gli utenti sono titolari di numerosi diritti e godono di varie tutele.I diritti dei consumatori in caso di interruzione del servizio idrico senza preavviso ▼
- La continuità del servizio di acquedotto, ovvero la fornitura di acqua all’utente finale alle condizioni minime di portata e carico previste dalla normativa o specificate nel contratto d’utenza, deve essere garantita. Per interruzione del servizio si intende non solo l’interruzione completa, ma tutte le situazioni in cui non viene rispettata la continuità del servizio, incluse quelle di razionamento idrico in condizioni di scarsità.
- Le interruzioni possono essere programmate o non programmate: Il preavviso minimo che il gestore deve dare agli utenti in caso di interruzioni programmate è di 48 ore e la durata massima di una interruzione programmata è di 24 ore. Nel caso di interruzione non programmata dell’erogazione di acqua potabile, il gestore deve attivare, entro un termine massimo di 48 ore, un servizio sostitutivo di emergenza, anche tramite autobotti.
- Il mancato rispetto di queste regole da parte del gestore dà diritto all’utente a un indennizzo automatico; naturalmente, se l’utente può provare di aver patito maggiori danni a causa dell’interruzione del servizio per cause che rientrano nella responsabilità del gestore, potrà sempre rivalersi nei suoi confronti.
COMPETENZA E PROCEDURE:Le possibili procedure stragiudiziali sono:
- procedure di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità, presso le Camere di Commercio o presso gli Organismi ADR accreditati da ARERA ai sensi della delibera n. 620/2015/E/com, in cui le parti si incontrano, in presenza o con mezzi di comunicazione a distanza, assistite da un professionista terzo, indipendente e imparziale –il Conciliatore– che le assiste nella negoziazione di un accordo soddisfacente per entrambe;
- negoziazione paritetica: a differenza della conciliazione, non avviene direttamente fra l’utente e il gestore, bensì fra un incaricato dell’Associazione di consumatori che rappresenta l’utente e un rappresentante della società;
- procedimento di mediazione civile volontario ai sensi del D.Lgs. 28/2010, presso un Organismo di Mediazione iscritto nel Registro telematico del Ministero della Giustizia, anche in questo caso con l’intervento di un professionista terzo, indipendente e imparziale, il Mediatore, esperto di tecniche di negoziazione, che facilita la ricerca di un accordo fra le parti che risolva la controversia.
Si può inviare un reclamo allo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente di ARERA.L’ultima risorsa: il ricorso al GiudiceNel caso in cui la procedura di conciliazione o di negoziazione paritetica o di mediazione civile si sia conclusa senza accordo, si potrà intraprendere la via giudiziaria ricorrendo al Tribunale competente.n.d.r.
1 recensione
MIRKO
Venerdì 24 Mag 2024
Ma come si fa a vivere in un quartiere del genere? E' un incubo!!!! Ma il comune VII Municipio esiste o è solo un ripostiglio per non addetti ai lavori?